Art. 1.
(Agevolazione contributiva in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).

      1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di seguito denominate «aziende», definite ai sensi del numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia e nelle aree svantaggiate, individuati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e successive modificazioni, e nelle isole minori, che assumono lavoratori con contratto di lavoro a progetto o a tempo determinato, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2012, di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
      2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, si applica anche alle aziende che decidono di anticipare l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

 

Pag. 5